IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO Sono decorsi i termini per il visto: IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Competenze comunali 1. Sono subdelegate ai comuni le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni con riguardo ai beni e alle localita' sottoposte al vincolo delle bellezze naturali ai sensi dell'art. 1 e 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 82, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come aggiunto dall'art. 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, della legge 8 agosto 1985, n. 431 e ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 1 dicembre 1989, n. 24 con esclusione delle autorizzazioni di cui ai successivi articoli 2 e 3. 2. Fra le autorizzazioni suindicate si intendono comprese quelle previste dall'art. 14 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.