IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
 
   Sono decorsi i termini per il visto:
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                         Competenze comunali
 
   1.   Sono   subdelegate   ai  comuni  le  funzioni  amministrative
concernenti il rilascio delle autorizzazioni con riguardo ai  beni  e
alle localita' sottoposte al vincolo delle bellezze naturali ai sensi
dell'art.  1  e 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 82,
quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica  24  luglio
1977,  n.  616, come aggiunto dall'art. 1 del decreto-legge 27 giugno
1985, n. 312, convertito, con modificazioni,  della  legge  8  agosto
1985,  n. 431 e ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 1 dicembre
1989, n. 24 con esclusione delle autorizzazioni di cui ai  successivi
articoli 2 e 3.
   2.  Fra  le autorizzazioni suindicate si intendono comprese quelle
previste dall'art. 14 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.